STATUTO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “SCI CLUB CAIRESE”
Articolo 1 – Denominazione e sede
L’Associazione Sportiva, costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è denominata “SCI CLUB CAIRESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” . La sede dell’Associazione è in Cairo Montenotte nei locali di Via Vittorio Veneto n. 9.
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Articolo 2 – Scopo
L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione o la loro devoluzione non sia imposta dalla legge. Essa ha per finalità lo scopo di promuovere la pratica dello sci (alpino e nordico) a livello didattico,di perfezionamento e agonistico. Potrà altresì svolgere, occasionalmente, attività di natura commerciale purché strettamente accessorie, propedeutico e strumentali per lo svolgimento della prevalente attività non commerciale a condizione che siano poste in essere in conformità alle finalità istituzionali. Per la realizzazione del proprio scopo a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione potrà: – organizzare convegni, dibattiti, seminari su problemi di natura culturale,sportiva, turistica, ricreativa,scientifica, sociale; – erogare borse di studio; – organizzare eventi formativi, turistici e sportivi in genere; – editare libri, dispense e pubblicazioni che abbiano ad oggetto l’attività sportiva, valorizzazione delle risorse naturali, rispetto e amore per la natura; – produrre e/o distribuire materiale audiovisivo e multimediale, pubblicare riviste periodiche e non; – organizzare e/o promuovere manifestazioni artistiche, convegni, congressi, visite a musei, a località di interesse; – organizzare e gestire biblioteche, detenere archivi storici di interesse culturale e sociale con qualsiasi mezzo audiovisivo, digitale o telematico; – organizzare, promuovere, gestire ogni manifestazione pubblica o privata intesa a raggiungere gli scopi sociali; – organizzare viaggi in Italia e all’estero riservati ai soci e a invitati; – intraprendere ogni altra attività inerente lo scopo associativo di cui al presente statuto. L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali, culturali e turistici. L’Associazione potrà affiliarsi ad organismi nazionali ed internazionali riconoscendone anche la giurisdizione nell’attività associativa e nelle attività disciplinari. L’Associazione dovrà conformarsi alle norme ed alle direttive nonché agli istituti ed ai regolamenti dei suddetti organismi. Nell’ambito e per il miglior perseguimento delle proprie finalità, l’associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali ad esempio l’acquisto di autoveicoli, di terreni e fabbricati da destinare all’attività e la stipulazione di mutui e finanziamenti per l’acquisto degli stessi con la predetta destinazione, nonché per la loro realizzazione. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati dall’obbligatorietà del bilancio: si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare o specializzare le sue attività. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive della F.I.S.I. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
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Articolo 3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.
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Articolo 4 Soci
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa. E’ esclusa di fatto, la trasmissibilità della partecipazione sociale. La partecipazione all’Associazione non rappresenta, in alcun modo titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio si acquisisce con il pagamento della quota e la consegna della tessera, a meno che il Consiglio Direttivo non si pronunci diversamente ovvero non accolga l’ammissione o deliberi l’esclusione del socio dall’Associazione. Il giudizio dovrà sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea Generale, come al successivo articolo “6” lettera”d”. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenne le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione. La quota associativa non può essere trasferita o terzi o rivalutata e la sua validità è intesa per ciascuna stagione sciistica, ovvero dal 01/10 di ciascun anno al 30/09 dell’anno successivo. L’Associazione per il perseguimento dei fini istituzionali si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. In caso di particolari necessità può avvalersi di collaborazioni e/o prestazioni di terzi, sempre tenendo conto delle proprie finalità istituzionali. Tutti i soci godono dei medesimi diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione, con diritto di voto per l’approvazione, per le proposte di modificazione dello statuto sociale, dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e per l’approvazione dei bilanci dell’Associazione. In altri termini, è espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.
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Articolo 5 – Diritti dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo articolo 14. La qualifica di socio da diritto a frequentare sia le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e che la sede sociale, secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento. I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.
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Articolo 6 – Decadenza dei soci
l soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi: a) dimissione volontaria; b) morosità della quota associativa; c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, possa costituire ostacolo al buon andamento del sodalizio; d) esclusione dei soci; d) scioglimento dell’associazione. I provvedimenti di radiazione di cui alla precedente lettera C) e di esclusione di cui alla lettera D sono assunti dal Consiglio Direttivo e dovranno essere ratificati dall’ Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione e di esclusione sono immediati salvo reintegro da parte dell’Assemblea Ordinaria. |
Articolo 7 Organi
Gli organi sociali sono: l’Assemblea generale dei Soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo |
Articolo 8 – Funzionamento dell’assemblea
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia della stessa deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
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Articolo 9 – Attribuzioni dell’Assemblea dei Soci.
All’Assemblea dei Soci spetta di determinare gli indirizzi generali per il conseguimento delle finalità statutarie e di vigilare sull’attuazione dei relativi programmi d’attività, delegando e motivando il Consiglio Direttivo. In particolare sono di competenza dell’Assemblea dei Soci: La nomina del Consiglio Direttivo. L’approvazione del bilancio consuntivo e degli eventuali bilanci preventivi. La determinazione dei programmi annuali di attività, che dovranno essere attuati dal Consiglio Direttivo. La modifica del presente Statuto. La deliberazione di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del patrimonio. Reintegro del Socio radiato o escluso dal Consiglio Direttivo
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Articolo 10 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.
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Articolo 11 – Assemblea ordinaria
La convocazione dell’Assemblea Ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione dell’avviso di convocazione nella bacheca posta nella sede della Associazione o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, sms, o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo alla comunicazione ai soci. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in mento all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8.
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Articolo 12 – Validità assembleare
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, tanto l’Assemblea Ordinaria che l’Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibereranno con il voto dei presenti.
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Articolo 13 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 8 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’Associazione o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, sms, o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo alla comunicazione ai soci. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e fora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’ Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto; atti e contratti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria; la stipulazione di mutui e finanziamenti per l’acquisto degli stessi e se hanno carattere di urgenza saranno effettuati dal Consiglio Direttivo e sottoposti alla ratifica nella prima Assemblea utile ; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione; scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione. |
Articolo 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri, secondo le deliberazioni dell’assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri: Il Presidente Il Vice Presidente Il Tesoriere Il Segretario Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e Soci da almeno tre anni consecutivi, che siano maggiorenni, che non ricoprano la medesima carica sociale in altre società e associazioni similari, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni, o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Dopo tre assenze ingiustificate, anche non consecutive, il Consigliere decade. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
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Articolo 15 – Dimissioni
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo . Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto. Qualora, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio e se in presenza di una graduatoria delle votazioni a Consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà alla integrazione con il subentro del primo candidato consigliere non eletto. |
Articolo 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.
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Articolo 17 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti necessari per l’attuazione delle finalità statutarie. In particolare, sono di competenza del Consiglio Direttivo: – attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci. – L’attuazione dei programmi e dei provvedimenti approvati dall’Assemblea dei Soci. – La nomina fra i propri membri del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere. – deliberare sulle eventuali esclusioni dei soci; – redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea; – fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’ articolo 8; – redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati; – adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari. – compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione nonché tutti gli atti di straordinaria amministrazione con carattere di urgenza che saranno deliberati all’unanimità dei presenti e da sottoporre alla prima Assemblea Generale utile per la ratifica. Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi per particolari argomenti di collaboratori che potranno partecipare al consiglio direttivo a scopo consultivo.
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Articolo 18. Il Presidente
Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le riunioni dell’Assemblea dei Soci. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso d’impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. Il Presidente è rieleggibile |
Articolo 19 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
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Articolo 20 – II Segretario
Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza |
Articolo 21 – II Tesoriere
Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. |
Articolo 22 – Poteri di firma
Il Presidente ha la facoltà di sottoscrivere e depositare la firma sui conti correnti bancari intestati all’Associazione, per la quale ne assume specifica rappresentanza legale. Al Tesoriere è concesso il potere di firma in qualità di delegato. Il Presidente e il Tesoriere hanno poteri di firma disgiunta.
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Articolo 23 – II Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi nominati dal Consiglio Direttivo ogni quattro anni, rinnovabili, scelti sia fra i Soci dell’associazione che esterni ad essa. Esso esercita il controllo sulla gestione contabile dell’Associazione, riscontra l’esattezza e la veridicità del bilancio consuntivo, l Componenti del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.
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Articolo 24 – II rendiconto
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico -finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati copia del bilancio stesso.
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Articolo 25- Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
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Articolo 26 – Patrimonio
Il patrimonio della Associazione è costituito da : a) beni mobili e immobili di proprietà dello stesso; b) erogazioni, lasciti, donazioni.
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da: · quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo; · contributi degli aderenti e/o di privati; · contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; · contributi di organismi internazionali; · donazioni e lasciti testamentari; · rimborsi derivanti da convenzioni; · entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio. · da offerte di terzi
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Articolo 27- Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
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Articolo 28 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione a cui l’Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.
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